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  • Oggi: 04-09-2010
  • Aggiornato: 28-06-2010
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Commissione Politica e societa' civile

Per essere certi che la cartella  esattoriale è valida, la stessa  deve contenere ( nella busta )  copia conforme delle notifiche (multa originaria e comunicazione a casa). Senza la copia conforme , la cartella è nulla. Lo ha  stabilito recentemente  il giudice di pace di Roma. Ma il principio era stato affermato dalla legge 241/90 e dalla dalla Corte di Cassazione con sentenza  n. 5789 del 2006. Tutto è nato dal ricorso presentato da un avvocato romano,  che al marzo dello scorso anno ricevette dalla Gerit-Equitalia una richiesta di 469,60 euro per una decina di multe notificate allo stesso nel 2004 relative ad infrazioni al Codice della strada. Unitamente alla cartella la Gerit allegò la semplice copia fotostatica delle singole multe notificate  Nel ricorso al giudice di pacesi e '  sostenuto la tesi  che la semplice fotocopia della multa e della relativa notifica, in assenza del timbro di conformità del responsabile della Gerit, non può costituire prova processualmente valida della notifica. Il giudice di pace,  La 3 ª sezione civile di Roma, accogliendo il ricorso ha annullato la cartella esattoriale. Una vicenda che,  potrebbe portare all’annullamento di decine di migliaia di cartelle esattoriali, cui sono allegate semplici fotocopie delle multe. Tra l ' altro e ' meglio rammentare  che dal 1961 la sentenza n. 21 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto del solve et repete, ovvero della pratica di pagare la multa prima di avviare il ricorso al giudice di pace: se si paga la cartella, infatti,  la richiesta del rimborso sarà difficoltosa e dovrà passare per la via dell’azione ordinaria. con il consegurnte aumento dei costi processuali

A cura del Magg. Corrado ESPOSITO

07.06.2009